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Le garanzie del consumatore

Una piccola guida per orientarsi nel variegato universo della compravendita di componenti hi-fi

Compravendita beni di consumo: obblighi e responsabilità del venditore

Come già chiarito, la disciplina prevista dal codice del consumo si applica soltanto ai contratti conclusi dal consumatore con un fornitore professionale riguardanti il trasferimento di beni di consumo nella cui categoria rientrano solamente beni mobili, con esclusione - quindi - dei beni immobili, nonché di alcune categorie particolari di beni.
La normativa in esame si applica, altresì, a tutti i contratti finalizzati alla fornitura dei beni di consumo anche se ancora da fabbricare o produrre, comprendendo in tal modo qualunque bene mobile fornito ad un consumatore, incluse le materie prime ed i pezzi di ricambio ceduti nell'ambito di una prestazione di manutenzione o riparazione. Pertanto, il "codice del consumo" non si applica alle compravendite effettuate tra soggetti privati; ovviamente, nulla vieta che i privati possano concordare (possibilmente per iscritto) forme "personalizzate" di garanzia, anche simili o equivalenti a quelle in oggetto.
In mancanza di qualsiasi pattuizione però (cioè il 99% dei casi) varranno solo ed esclusivamente le norme previste dal codice civile in tema di garanzia (artt. 1490-1495 c.c.) a meno che le parti decidano di limitarla o, addirittura, escluderla.

Tornando al codice del consumo in esso viene sancito l'obbligo, per il venditore, di:

  1. consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita;
  2. garantire che il bene sia idoneo all'uso che abitualmente si fa per beni dello stesso tipo;
  3. assicurare che le qualità del bene siano conformi alla descrizione fatta dal venditore in sede di perfezionamento del contratto e che il bene possieda le medesime caratteristiche di quello che il venditore ha utilizzato come campione per mostrarne al consumatore le qualità.
In particolare, per qualità abituali del bene si intendono l'aspetto esteriore e la finitura, la confezione e l'imballaggio, l'assenza di imperfezioni e difetti, il tipo di materiali e/o sostanze che lo compongono, l'attitudine a durare nel tempo ed a resistere all'usura, ecc.
Appare subito evidente come il concetto di conformità possa variare da una situazione all'altra, a seconda della presenza o meno di parametri certi di riferimento. Bisognerà prestare, allora, molta attenzione in sede di conclusione del contratto, in quanto più completo sarà il contenuto di quest'ultimo, più semplice sarà stabilire se il bene consegnato è conforme o meno allo stesso.

La tutela del consumatore sussiste anche quando venga provato che il difetto di conformità trova la propria causa in una installazione mal eseguita, non solo - come è ovvio - se questa viene effettuata dal venditore ma anche se ad eseguirla è il consumatore stesso, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato in grado di provvedervi correttamente a causa della poca chiarezza e/o incompletezza delle istruzioni fornite unitamente al prodotto.
Non è raro, ad esempio, che i manuali d'uso contenuti nelle confezioni siano estremamente sintetiche o, peggio ancora, non tradotte in lingua italiana, comportando non pochi disagi ai consumatori. È bene, inoltre, che ogni consumatore sappia che la legge prevede anche dei casi di esclusione della garanzia di conformità, nei quali non vi è proprio la sussistenza di un difetto di conformità.
Tali ipotesi si verificano quando il consumatore era a conoscenza del difetto quando ha concluso il contratto oppure non poteva ignorare tale difetto utilizzando l'ordinaria diligenza. Un esempio classico è l'acquisto di un prodotto "da esposizione" che il venditore offre con un sconto maggiorato per compensare la presenza di uno o più difetti, generalmente di natura estetica.
Come è noto, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Di contro, il consumatore decade dal diritto di esercitare i rimedi previsti dalla legge in suo favore, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto; la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto oppure lo ha occultato al cliente. A tal riguardo è bene tenere a mente un'importante innovazione introdotta dalla nuova normativa in base alla quale l'esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui lo stesso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene.
Novità di notevole rilievo se si considera che il consumatore è, in pratica, esentato dall'onere di provare che il difetto di conformità scoperto successivamente sussisteva già al momento della consegna del bene. È fondamentale, quindi, conservare - oltre alla prova di acquisto - anche il documento che comprova l'avvenuta consegna del bene se questa è avvenuta in data successiva alla conclusione del contratto.
È frequente - infatti - nella prassi quotidiana, che il bene che decidiamo di acquistare non è immediatamente disponibile per cui il consumatore conclude ugualmente il contratto di acquisto del bene prescelto, il quale gli verrà consegnato in un secondo momento, cioè appena sarà nella disponibilità materiale del venditore.
Ebbene, il periodo di validità della garanzia decorrerà dal giorno in cui il consumatore verrà immesso nella effettiva disponibilità del bene. Per esempio: oggi decido di acquistare un giradischi gyrodeck e vado in un negozio hi-fi; purtroppo non è disponibile e bisogna ordinarlo per cui firmo il contratto e me ne torno a casa con il portafogli più leggero e meno contento di prima.
Dopo una ventina di giorni, mi arriva la chiamata tanto attesa, mi fiondo in negozio, strappo l'imballo dalle mani del venditore e corro a casa finalmente felice. Ebbene la garanzia decorrerà dal giorno in cui sono andato a ritirare il gira e non dal giorno in cui ho stipulato il contratto. Ma - in concreto - come si traduce questa maggior tutela prevista per il consumatore?
La legge offre al consumatore la scelta tra diverse soluzioni, a seconda del caso concreto e - ovviamente - dell'interesse del consumatore stesso. In particolare, il codice del consumo si caratterizza per un sostanziale ampliamento dei possibili rimedi concessi al consumatore in caso di non conformità del bene al contratto concluso. Infatti, accanto ai rimedi tradizionali (già previsti dal codice civile) della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto sono previsti i rimedi della riparazione o della sostituzione del bene.
Questi ultimi, in quanto finalizzati, in primo luogo, al ripristino della conformità vanno esperiti in via primaria mentre i primi due operano in via sussidiaria, cioè soltanto nell'ipotesi in cui i rimedi primari siano divenuti impossibili perché eccessivamente onerosi per il venditore oppure perché non azionati tempestivamente.
La riparazione consiste nella messa in opera delle modifiche necessarie e sufficienti a rendere il bene conforme al contratto, ossia a ripristinarne la conformità. Tale rimedio è esperibile anche in caso di installazione difettosa ed anche nel caso in cui - come già precedentemente accennato - l'installazione sia stata eseguita dal consumatore sulla base di istruzioni carenti o non corrette fornite dal venditore e/o dal manuali d'uso.
Ovviamente, il rimedio della riparazione del bene non è concretamente configurabile quando sia stato consegnato un bene totalmente difforme da quello previsto dal contratto (compro un giradischi e mi viene consegnato un amplificatore! tanto per fare un esempio eclatante).
La sostituzione del bene è un rimedio alternativo alla riparazione e consiste nel rimpiazzo del bene consegnato con un altro bene conforme al contratto, sostituzione che può essere anche parziale se il difetto riguarda solamente una parte del bene consegnato e quest'ultimo sia divisibile: ad esempio, il mio gira nuovo presenta una crepa nel piatto o nel braccio: chiederò la sostituzione del piatto o del braccio difettoso e non dell'intero giradischi.
Il venditore è tenuto ad effettuare la riparazione e la sostituzione senza spese - cioè i costi indispensabili per rendere conforme il bene, ben comprese manodopera, materiali, spedizione - ed entro un termine congruo dalla richiesta, che andrà naturalmente commisurato all'entità della riparazione e/o alle caratteristiche del bene da sostituire. Tornando all'esempio precedente: è evidente che se il giradischi mi viene consegnato dopo 15 giorni dall'ordine di acquisto il termine per la sostituzione del piatto o del braccio, per essere considerato congruo, non dovrà superare le due settimane (o giù di lì).
Tenete, ovviamente, presente che il diritto è sempre interpretabile e, pertanto, la maggior parte delle situazioni andranno valutate in concreto caso per caso e - sempre - con la giusta dose di buonsenso. Come anticipato, la scelta tra i due suddetti rimedi è lasciata al consumatore, a meno che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro; qualora, per esempio, il rimedio richiesto dal consumatore imponga al venditore di sostenere spese eccessive e irragionevoli, come chiedere la sostituzione dell'intero giradischi che presenta un difetto solo nel braccio ;-)
La riduzione del prezzo rappresenta un rimedio sussidiario ai primi due già esaminati attraverso il quale si determina una parziale estinzione dell'obbligo di corrispondere il prezzo del bene difettoso gravante sul consumatore, il quale può legittimamente pretendere - qualora il prezzo sia stato già interamente pagato - una parziale restituzione. Questo rimedio può essere fatto valere per qualsiasi tipo di difetto di conformità purché incida direttamente sul valore monetario del bene consegnato.
Potrei cioè decidere, in caso di braccio difettoso non riparabile e/o sostituibile, una riduzione di prezzo commisurata al valore del bene difettoso. In alternativa alla riduzione del prezzo, il consumatore può - altresì - chiedere la risoluzione del contratto che si presenta come rimedio residuale azionabile, cioè, soltanto in situazioni precise:

Alla luce di quanto sopra detto, cosa deve fare - dunque - un consumatore che si trova alle prese con un bene non conforme a quello effettivamente acquistato? Innanzitutto, deve denunciare tempestivamente il difetto riscontrato al venditore, il quale può offrire a sua scelta uno qualsiasi dei rimedi sopra esaminati.
Il consumatore, a sua volta, deve accettare la proposta oppure rifiutarla indicando l'attuazione di un altro rimedio specifico tra quelli previsti.
Nell'ipotesi in cui il consumatore abbia già comunicato il rimedio scelto prima dell'offerta del venditore questi è tenuto ad attuarlo, a meno che il consumatore cambi idea decidendo di aderire alla proposta del venditore. È importante, perciò, che ogni consumatore rifletta bene - caso per caso - sul rimedio che meglio risponde alle proprie esigenze, evitando - nei limiti del possibile - assurde pretese nei confronti del venditore, considerato che l'obiettivo finale da perseguire è quello di ottenere soddisfazione nel modo più rapido ed indolore possibile: infatti, la prospettiva di intraprendere un giudizio civile oggi - in Italia, con l'attuale sistema giudiziario - dovrebbe far tremare i polsi anche alla persona più risoluta!
Infine, la previsione dei rimedi ora visti non preclude il valido esercizio di altre opzioni previste dal codice civile, quale - ad esempio - il risarcimento dei danni, sempre che sussistano i presupposti di legge e ricordando che per qualsiasi danno richiesto si deve essere in grado di fornire prove adeguate.

© Copyright 2010 - www.tnt-audio.com Avv. Gennaro Luca Di Ceglie - www.tnt-audio.com

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